Dalla Calabria un secco NO al DDL S 2284, sulla riforma del processo civile:ecco i perchè!

Venerdì 20 maggio scorso, promossa dalle Camere minorili della Calabria, si è tenuto un incontro pubblico nella sala convegni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, dal titolo “QUALE GIUSTIZIA PER LE PERSONE, I MINORI E LE FAMIGLIE ?”. L’incontro  è servito a riunire intorno ad un tavolo tutti i soggetti, magistrati e avvocati, che a vario titolo svolgono la propria professione o le proprie funzioni nei Tribunali per i Minorenni che il Disegno di Legge Delega per la Riforma del Processo Civile approvato dalla Camera dei Deputati il 10 Marzo 2016 (AC 2953 “Delega al Governo recante disposizioni per la efficienza del Processo Civile”) intende modificare nelle funzioni e composizione.

 

Ecco il documento finale approvato dai soggetti presenti.

L’Assemblea indetta da Ordine degli Avvocati, Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, Ordine degli Assistenti Sociali e Camera Minorile di Cosenza con il patrocinio di Scuola Superiore della Magistratura, Unione Nazionale delle Camere Minorili, Camera Penale e Camere Minorili di Paola, Lamezia Terme, Catanzaro, Reggio Calabria e Locri, svoltasi il 20 maggio 2016 presso il Tribunale di Cosenza alla presenza di numerosi operatori del settore, Cittadini e Parlamentari, sul tema “Quale giustizia per le persone, i minori e le famiglie” ha unanimemente espresso netta contrarietà alla delega al Governo contenuta nell’A.C. 2953 (ora al Senato con numero A.S. 2284) per molteplici e condordanti motivi:

-        Si disperdono professionalità consolidate e si impone ad altri Magistrati, che magari non sono motivati, di costruirsi ex novo una cultura ispirata all’intersecazione di categorie giuridiche con il sapere psico-sociale;

-        Non è affatto garantita l’esclusività delle funzioni in materia di Famiglia e di Minori, in capo ai Magistrati delle Sezioni che se ne devono occupare, i quali possono essere chiamati a trattare anche materie estranee (proprietà, condominio, obbligazioni, società etc.);

-        Da ciò discenderebbe la residualità della materia della Famiglia e dei Minori e si rischierebbe, anche solo culturalmente, che i principi del rito contenzioso siano applicati schematicamente anche al rito minorile, che non può non essere caratterizzato da un’alta dose di officialità (iniziativa del Giudice) per sopperire all’incapacità di agire della Persona Minorenne;

-        Ancor più dispersa e normalizzante appare la condizione dei Magistrati del Pubblico Ministero e di quelli chiamati ad occuparsi della materia in esame in primo grado e nelle successive fasi di giudizio;

-        Rimane oscuro il ruolo della componente onoraria, di cui è prevista l’assegnazione alle Sezioni Specializzate, ma senza che sia individuata la composizione dell’Organo Giudicante in rapporto ai diversi affari (Minori, solo Adulti, competenze del Giudice Tutelare);

-        Si invia un messaggio di residualità e di minimalità della protezione giudiziaria delle persone di età minore;

-        Si va in tendenza opposta alla costante Giurisprudenza della Corte Costituzionale. Si richiama, per tutte, la Sentenza n. 222 del 1983, secondo la quale “il Tribunale per i Minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli <istituti> dei quali la Repubblica deve garantire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla <protezione della gioventù>. A conferma di tale configurazione, vi sono la particolare struttura del Collegio giudicante (composto oltre che da Magistrati togati anche da Esperti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri Organi che ne preparano o fiancheggiano l’operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l’imputato minorenne nell’iter processuale davanti all’organo specializzato” in tal modo si rischia fortemente la censura di illegittimità costituzionale “in itinere”, con conseguente caos normativo ed organizzativo;

-        Si smentiscono i Documenti e le Direttive sovrannazionali, segnatamente le Regole Minime di Pechino del 1985, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del Fanciullo, varie Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul Trattamento della Devianza Giovanile, le Guidelines on Child Friendly Justice del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 2010 e la relativa agenda di attuazione, per finire con la recentissima Risoluzione del Parlamento Europeo che indica il Processo Penale Minorile Italiano a carico di Imputati Minorenni come best practice da perseguire / imitare;

-        Non viene addotta alcuna valida ragione per la riforma nel senso indicato che, per altro, metterebbe nel nulla una cultura di eccellenza apprezzata ed anche recepita in tanti Stati. In particolare, non può essere motivata con la spending review, dato che nessun apprezzabile risparmio è dato riscontrare e che – al contrario – la Risoluzione ONU in sessione speciale per l’Infanzia del 10 maggio 2002 specificamente invita ad evitare qualsiasi riduzione di spesa nel settore minorile, anche in casi di crisi economica o finanziaria (Punto 52f), e impegna, al contrario, a reperire nuove risorse finanziarie a supporto delle politiche in favore dei minori (Punto 52g).

All’opposto, la cultura del rispetto della Persona, come singola e nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, è posta alla base dell’art. 2 Cost. ed è sempre più all’attenzione della parte più sensibile della Società italiana.

Ciò avrebbe imposto che il Tribunale della Famiglia fosse rafforzato nella specificità dell’organismo e nell’esclusività della funzione in capo ai Magistrati che ne fanno parte.

Ciò significa istituire un Tribunale ed una Procura della Repubblica per la Persona, le Famiglie ed i Minori, con attrazione ad Esso di tutte le competenze in materia e con la previsione della differente composizione dei diversi organi giudiziari, anche in relazione all’impiego della componente Onoraria.

L’Assemblea, pertanto, in consonanza con analoghe posizioni assunte da numerose espressioni della Magistratura, dell’Avvocatura e della Società civile (Assistenti Sociali, Psicologi, Operatori delle Scienze Sociali e Comportamentali),

INVITA

Il Governo ad operare lo stralcio dall’AS 2284 della parte delle Delega concernente la materia della Persona, della Famiglia e dei Minori.

Ovvero, qualora ciò non accada,

INVITA

Il Senato della Repubblica e le Forze politiche che lo compongono a sopprimere dal disegno di Riforma la parte relativa alle suddette materie.

Il Tutto anche al fine di consentire una maggiore riflessione, compresa l’elaborazione e l’approvazione di un diverso atto normativo (v. precedenti Proposte di Legge) concernente l’Istituzione del Tribunale e della Procura della Repubblica per la Persona, le Famiglie ed i Minorenni, quale Organo dotato di specializzazione, di autonomia e di esclusività funzionale, che accorpi tutte le competenze ora diffuse – compresa quelle di carattere penale – poste a difesa dei Soggetti già richiamati.

Soltanto così operando si realizzerà la piena tutela giurisdizionale prevista e promossa dall’art. 2 Cost..

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